Lo statuto

Premessa storica

Nel periodo che va dall’XI al XVIII secolo il nostro territorio era inserito nel Principato Vescovile di Trento.
Nel 1803 il territorio del principato di Trento venne unito alla provincia del Tirolo e passò sotto la sovranità dell'Impero Austriaco degli Asburgo. Il 26 dicembre 1805, in seguito alla pace di Presburgo, il territorio trentino passò sotto il dominio del Governo Bavarese. Nel gennaio 1807 il governo bavarese istituì a Vezzano una sede giudiziaria la cui competenza si estendeva “sull’intero tronco di valle al di là del Buco di Vela”. Si istituì il Tribunale Mandamentale di Vezzano, con annesse le carceri, gli uffici tavolari, catastali e l'ufficio steorale, il centro di coscrizione e tutto quello che gravitava attorno per una amministrazione completa del tempo.
Il 28 febbraio 1810, con il trattato di Parigi, la Baviera cedette il Trentino a Napoleone che lo riunì al Regno Italico.
Il successivo crollo dell'Impero Napoleonico portò all'annessione del Trentino all'Austria nel 1814. Nel 1816 l’Imperatore d’Austria Francesco I ordinò la ricostruzione dei Giudizi; nel Circolo di Trento vennero istituiti 15 Distretti Giudiziali di cui uno a Vezzano, con competenze sia giudiziarie sia politico-amministrative.
Seguì una breve parentesi (1850-1855) in cui le competenze politiche passarono al Capitanato di Trento, per poi ritornare al Distretto fino al 1868, quando i distretti politici del Trentino vennero ridotti a otto e Vezzano rimase quale distretto giudiziale.
Nel 1920 il Trentino Alto Adige fu annesso al Regno d'Italia e il distretto assunse il nome di Pretura, definitivamente soppressa nel 1931.
Il Distretto di Vezzano comprendeva il territorio tra Cadine e Cavedine; a titolo indicativo riportiamo qui i dati del 1868 sulla sua popolazione e suddivisione in Comuni.
Baselga (290 ab.), Cadine (522 ab.), Calavino (con la frazione Sarca 1188 ab.), Cavedine (con le frazioni Laguna, Brusino, Stravino e Vigo 2730 ab.), Ciago (216 ab.), Covelo (381 ab.), Fraveggio (con la frazione Santa Massenza 477 ab.) Lasino (con le frazioni Sarca e Madruzzo 1.455 ab.), Lon (80 ab.), Margone (140 ab.), Padergnone (396 ab.), Ranzo (311 ab.), Sopramonte (con la frazione S. Anna 1185 ab.) Terlago (con la frazione Monte Terlago 1123 ab.), Vezzano (896 ab.), Vigolo (508 ab.).
Abbiamo così voluto denominare la nostra Associazione del "Distretto di Vezzano" per ricordare una istituzione storica che ha dato riconoscimento ufficiale ed uno sviluppo secolare unitario alla nostra valle.

Art. 1 - Nome e sede

È costituita con sede presso il Municipio di Vezzano – Via Roma 41 - l'Associazione denominata: "Gruppo Culturale Nereo Cesare Garbari del Distretto di Vezzano".

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro.
Scopo dell'Associazione é quello di promuovere attività culturali, storiche, naturalistiche, sociali ed artistiche.
Per realizzare tale scopo, l'Associazione può promuovere conferenze e dibattiti, dare vita a gruppi di studio, organizzare manifestazioni artistiche, concorsi, mostre, rappresentazioni ecc., effettuare ricerche storiche e sondaggi, realizzare ogni altra iniziativa.
Rientrerà altresì nei compiti dell'Associazione collaborare sul piano operativo e scientifico con la biblioteca intercomunale, altri Enti ed Associazioni, per la realizzazione di programmi e di singole iniziative rientranti negli scopi del Gruppo Culturale.
In sintonia con lo scopo di cui sopra, una delle prerogative dell’associazione è la diffusione della conoscenza e tutela del territorio locale (la Valle dei Laghi), nelle sue peculiarità culturali, storiche, naturalistiche, sociali ed artistiche, in questo contesto può promuovere, sostenere e collaborare alla realizzazione di iniziative museali.

Art. 3 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea dei Soci;
2) il Consiglio direttivo;
3) il Presidente ed il Vice-presidente;
4) il Segretario;
5) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 4 - L'assemblea dei soci

L'Assemblea, in prima convocazione, é validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di soci.
Essa é presieduta dal Presidente che la convoca tramite invito personale contenente l’ordine del giorno, con 5 giorni di anticipo, salvo convocazione d’urgenza.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei presenti e viene convocata:
a) annualmente per deliberare sul programma, il bilancio preventivo e consuntivo;
b) ogni tre anni per la nomina del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori;
c) spetta pure all’Assemblea deliberare sulla nomina di un socio onorario e sull’eventuale allontanamento di un socio nel caso in cui lo stesso operi in contrasto con le finalità dell’associazione.
Su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo dei Soci, può essere convocata l'Assemblea straordinaria, per deliberare con l’approvazione di almeno 2/3 dei presenti:
a) la modifica dello statuto;
b) lo scioglimento dell'Associazione e l'eventuale nomina di un comitato per la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
c) la revoca del Consiglio direttivo.
Qualora, avutane richiesta dai modi stabiliti dal comma precedente, il Presidente non provveda a convocare l'assemblea medesima, la stessa é convocata dal Vice Presidente.

Art. 5 - I soci

Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che condividano gli scopi dell'Associazione e versino la quota sociale che verrà stabilita di anno in anno dall’Assemblea stessa.
L’assemblea può nominare quali soci onorari persone enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale o economico alle finalità dell’associazione; questi sono esonerati dal versamento di quote sociali.
L’eventuale allontanamento di un socio, nel caso in cui lo stesso operi in contrasto con le finalità dell’associazione, viene deliberato dall’Assemblea ed é inappellabile.

Art. 6 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo é nominato ogni triennio dall'Assemblea dei Soci ed é composto da un minimo di sette a un massimo di quindici componenti, scelti fra i soci.
Esso é convocato e presieduto dal Presidente.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di voti dei presenti.
Spetta al Consiglio direttivo di Presidenza:
a) nominare e revocare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario dell'Associazione;
b) proporre annualmente all’Assemblea il programma di attività dell'Associazione. Detto programma sarà redatto tenendo particolarmente conto della situazione culturale e dei maggiori problemi che interessano lo sviluppo culturale e civile della comunità;
c) promuovere tutte le iniziative atte a svolgere il programma deliberato dall’Assemblea, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro ed incarichi vari;
d) presentare annualmente all’Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
e) proporre all’Assemblea ogni altra iniziativa utile a migliorare la vitalità dell’associazione.
Ai componenti del Consiglio direttivo non spetta alcun emolumento per l'espletamento del mandato. Se richiesto, compete loro il rimborso delle spese vive autorizzate dal Consiglio e regolarmente documentate.

Art. 7 - Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente promuove e coordina l'attività di tutta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea, predisponendone, d’intesa col Consiglio direttivo, l’ordine del giorno prima e l'esecuzione delle deliberazioni poi.
Egli rappresenta l'Associazione, mantiene i contatti con gli Enti e gli organismi pubblici e privati con i quali l'Associazione ha rapporti, stipula e firma, previa deliberazione del Consiglio direttivo, quando sia richiesto, convenzioni ed accordi con terzi.
Coadiuvato dal Segretario, amministra il patrimonio dell'Associazione, cura e presenta al Consiglio direttivo e all’Assemblea i bilanci annuali.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
Presidente e Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio direttivo e durano in carica 3 anni. Possono essere revocati con provvedimento insindacabile dal Consiglio direttivo, quando abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione o non svolgano con profitto le mansioni loro assegnate.

Art. 8 - Il Segretario

Il Segretario dell'Associazione é nominato ogni triennio dal Consiglio direttivo ed è scelto fra i soci.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni di Consiglio direttivo e dell’Assemblea, affianca inoltre il Presidente nella predisposizione dei bilanci ed in ogni altro atto attinente l’amministrazione dell’Associazione. Spetta al Segretario tenere la contabilità ed effettuare pagamenti e riscossioni di qualsiasi natura.
Egli risponde direttamente al Presidente e può essere revocato con provvedimento insindacabile dal Consiglio direttivo, quando abbia interessi contrastanti con quelli dell'Associazione o non svolga con profitto le sue mansioni.

Art. 9 - Gruppi di lavoro

Per l'espletamento dell'attività dell'Associazione possono essere costituiti specifici gruppi di lavoro per ogni settore di studio, di ricerca e di attività.
Tali gruppi, possono assumere carattere permanente, in questo caso il Consiglio direttivo ne determinerà l'ambito di autonomia organizzativa e nominerà un Capo-gruppo.

Art. 10 - Il Collegio dei revisori

A controllo dell'amministrazione dell'Associazione provvede il Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati ogni triennio dall'Assemblea dei Soci, anche fra i non soci. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina nel suo seno un Presidente, al quale spetta convocare, almeno una volta all'anno, il Collegio.
Alla seduta del Collegio parteciperà, senza diritto di voto, il segretario. Il Collegio dei Revisori dei Conti presenterà annualmente al Consiglio direttivo una relazione sull'andamento gestionale dell'Associazione.

Art. 11 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione é costituito dalle quote sociali; dalle elargizioni e da ogni altra entrata.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto secondo le direttive impartite dall’assemblea, la quale, a tal fine, può nominare uno o più liquidatori.

Art. 12 - Statuto

Ogni modifica allo statuto va approvata dall’assemblea straordinaria dei soci con l’approvazione di almeno due terzi dei presenti.
Sull'interpretazione dello Statuto decide inappellabilmente il Consiglio direttivo.
Il primo statuto dell’Associazione è stato approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci riunitasi a Vezzano il 25 gennaio 1986.
Esso è poi stato modificato nel 1991 per titolare l’associazione alla memoria del maestro Nereo Cesare Garbari, socio fondatore dell’Associazione e appassionato ricercatore di archeologia e storia locale.
Nel corso del 2004 è stato semplificato e radicalmente modificato per aggiornarlo alle mutate esigenze dell’Assemblea, che lo ha approvato all’unanimità in questa nuova versione il giorno 1 dicembre 2004.
Le parti in grassetto dell'art.2 sono state aggiunte con approvazione dell'assemblea straordinaria del 17 aprile 2013.